Indennità di accompagnamento


SCHEDA INFORMATIVA SULL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO


L'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale fornita dall'INPS istituita con legge n. 18/80 (e successive modifiche).
E' concessa a soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% e che, a causa della minorazione fisica o psichica, alternativamente:

- si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

- non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua. 


L'"incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita" viene intesa come impossibilità di compiere le azioni elelmentari che espleta quotidianamente un soggetto normale (Circ. Min. Sanità n. 500.6/AG927/58/1449 del 4/12/1981).

Tali azioni elementari sono quelle attività che pongono la persona in relazione con le realtà della vita e costituiscono espressione di autosufficienza nella dimensione cognitiva, domestica, lavorativa e sociale (ad esempio: vestizione, nutrizione, igiene personale, capacità di espletare le faccende domestiche, capacità di comprendere il valore del denaro, capacità di orientamento spazio-temporale, ecc.).

L'importo dell'indennità per il 2013 è stato fissato in € 498,25 mensili, per 12 mensilità. Tale importo non è soggetto ad IRPEF.
L'indennità di accompagnamento non rientra nella comunione legale dei beni fra coniugi, e non è reversibile al coniuge superstite.

L'indennità di accompagamento:
  • non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
  • non è subordinata a limiti di reddito;
  • è indipendente dall’età della persona;
  • è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
  • non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
  • è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.



Casi particolari

E' riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento anche ai soggetti che, essendo sottoposti a trattamenti di chemioterapia, o di dialisi, si trovino nella condizione di impossibilità di deambulare o di bisogno di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. L n. 25569/2008).

E' riconosciuto il diritto dei malati psichiatrici a percepire l'indennità di accompagnamento quando sia dimostrato che, a causa della malattia, essi abbiano bisogno di un'assistenza continua, non potendo sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass., L, n. 667/2002).

Con riferimento ai bambini in tenera età, l'indennità di accompagnamento è dovuta nei casi in cui gli stessi abbisognino di un'assistenza "diversa, più intensa, per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età" (Cass., L., nn. 2523/2003 e 1377/2003).  
E' stata anche prevista l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore di bambini disabili che frequentano l'asilo nido, poichè gli stessi, nei primi anni di vita, richiedono una maggiore attenzione rispetto a bambini sani della stessa età.

Quando l'invalido grave viene ricoverato presso un ospedale pubblico, ricorrendo i presupposti di legge, ha diritto all'indennità di accompagamento se dimostra che le prestazioni assicurate dalla struttura di ricovero non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui ha bisogno per esplicare le attività della vita quotidiana.

Gli stranieri cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia che dimostrino di aver svolto un lavoro autonomo o dipendente in uno degli stati membri dell'UE hanno diritto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, ove ricorrano i presupposti di legge.

Per i cittadini di stati extra UE il diritto a percepire l'indennità di accompagamento, sino a non molto tempo fa, era subordinato al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Con sentenza n. 40 dell'11 marzo 2013 la Corte Costituzionale ha rimosso questo limite.


Come si richiede

Sul sito dell'INPS è possibile reperire un elenco dei medici abilitati all'inoltro di certificati telematici.
Gli interessati all'indennità di accompagnamento possono rivolgersi a tali medici per certificare la propria condizione ed inoltrare la richiesta all'ASL in via telematica.
Successivamente, l'interessato viene sottoposto ad accertamenti da parte della Commissione medica dell'INPS, che invia per posta un verbale definitivo nel quale vengono indicate le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza.

In caso di rigetto dell'istanza il verbale è impugnabile con ricorso davanti al Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
Il procedimento consiste in un accertamento tecnico preventivo, al termine del quale il medico incaricato come Consulente d'Ufficio dal Tribunale redige una perizia che, se favorevole e non contestata dalle parti, viene omologata dal giudice con decreto immediatamente applicabile dall'INPS.



Dichiarazione periodica

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l’indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio.

Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica (anche per mezzo dei CAAF).

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto. Il modello INPS da compilare è denominato ICRIC.
La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici poiché in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

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