venerdì 3 febbraio 2012

Scene da Cancelleria

E' successo qualche giorno fa, in una Cancelleria del tribunale di Roma. 
Chiedo la copia autentica di un verbale. La cancelliera mi chiede di andarla a fare alle fotocopiatrici a pagamento. Io torno con la copia fatta, e la cancelliera mi chiede una marca da bollo di 10,62 euro per "diritti di copia senza urgenza". Applico la marca da bollo all'originale. La cancelliera appone dei timbri sulla copia e sottoscrive la certificazione di autenticità della stessa. Dopodichè, la cancelliera compila un modulo di richiesta copie e me lo fa firmare. Io firmo. La cancelliera prende originale, copia autenticata e modulo e li pone su uno scaffale. Poi mi dice: "avvocato, torni tra una settimana per il ritiro della copia". Io le dico: "ma la copia l'ha appena autenticata. Perchè devo aspettare una settimana per ritirarla"? Lei mi risponde: "Perchè non ha fatto la richiesta con urgenza, che presuppone il pagamento del doppio dei diritti". 
L'italia funziona così, anche se Monti parla perfettamente l'inglese e, al contrario di chi l'ha preceduto, è una persona rispettabile. La copia pronta è rimasta in quello scaffale, insieme alla mia quotidiana illusione di vivere in paese normale.

Pignoramento dei compensi degli agenti.

Segnalo un'interessante sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione (18 gennaio 2012, n. 685) in materia di pignoramenti mobiliari presso terzi.


Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente: "In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle L. n. 311 del 2004, ed L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. , n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".